dall’intestatario.
L’obbligo in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3.11.2014. E’ concessa,
comunque, la facoltà di comunicare anche gli atti stipulati fino a tale data (in particolare quelli posti in
essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014).
Relativamente alla suddetta disciplina il MIT ha fornito una serie di chiarimenti applicativi.
Ora, con la Circolare 31.10.2014, il Ministero dell’Interno è intervenuto - relativamente
all’adempimento in esame - ribadendo sostanzialmente quanto già evidenziato dal MIT.
Merita evidenziare anche l’intervento dell’ACI che, con la Circolare 31.10.2014, n. 6498,
ha affrontato, tra l’altro, le problematiche connesse alle ipotesi di operazioni straordinarie e
annotazione della variazione sulla carta di circolazione.
I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Come accennato il Ministero dell’Interno, con la citata Circolare n. 300/A/7812/14/106/16,
“nelle more dell’emanazione di una direttiva esplicativa sulle tematiche maggiormente legate
all’attività di controllo e sanzionatoria”, ha fornito una serie di chiarimenti di seguito illustrati.
COMODATO E USO ESCLUSIVO, PERSONALE E CONTINUATIVO
Il Ministero conferma che, in caso di comodato, l’obbligo di comunicazione scatta
soltanto qualora l’atto, “sia esso in forma scritta che orale”, preveda in capo al comodatario un
utilizzo del veicolo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.
UTILIZZO DI CORTESIA O DI FAVORE
L’obbligo in esame è comunque escluso in caso di utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia
o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.
VEICOLI IN COMODATO A FAMILIARI
Sono esonerati dall’obbligo in esame i familiari conviventi, ferma restando la possibilità
per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione. Il Ministero precisa che “in ogni
altro caso” (ad esempio, veicolo utilizzato da familiari non conviventi) l’obbligo di comunicazione è
comunque subordinato “al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un
periodo continuativo superiore a trenta giorni”
IRRETROATTIVITÀ DELLA DISCIPLINA
Posto che, come accennato, l’obbligo di comunicazione in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3.11.2014, con riguardo agli atti stipulati fino a tale data il MIT, nell’ambito della Circolare 10.7.2014, n. 15513 aveva precisato che quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014 possono essere comunque comunicati e che l’eventuale omissione non è sanzionabile. Ora il Ministero dell’Interno conferma che il predetto obbligo di comunicazione:- non è retroattivo;
-
trova applicazione unicamente per atti / fatti da cui “discende la disponibilità del veicolo..
posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3.11.2014”.
SANZIONI
Decorrenza
Posto che la comunicazione in esame va effettuata entro 30 giorni dall’atto / fatto da cui
deriva la disponibilità del veicolo, il Ministero evidenzia che “eventuali sanzioni” saranno applicabili
solo a decorrere dal 4.12.2014, decorsi cioè 30 giorni dal 3.11.2014, data di entrata in vigore
dell’obbligo.
Destinatari delle sanzioni
La violazione dell’obbligo in esame può essere contestata solo all’avente causa (ad
esempio, comodatario) e non automaticamente al conducente se i 2 soggetti non coincidono.
Inoltre, posto che oggetto della sanzione è “l’omessa comunicazione da parte dell’avente
causa all’Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri”, al conducente non può essere
addebitata alcuna violazione in caso di mancanza a bordo della documentazione attestante
l’effettuazione dell’adempimento in esame.
I CHIARIMENTI DELL’ACI
Nella citata Circolare n. 6498 emanata “al fine di fornire agli Uffici Periferici un’informativa
di carattere generale sulle novità introdotte..” l’ACI si sofferma ad evidenziare, in particolare, il
trattamento da applicare alle ipotesi di operazioni straordinarie.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Il predetto obbligo di annotazione interessa anche gli atti da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione individuati dall’art. 247-bis, DPR n. 495/92 che al comma 1 così dispone:
“In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione
relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione
societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello
originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel
pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione.. l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria
della carta di circolazione”.
-
In virtù di tale previsione, posto che in caso di variazione:
• della denominazione / ragione sociale del soggetto intestatario della carta di circolazione; • delle generalità delle persone fisiche intestatarie della carta di circolazione;
è sufficiente procedere all’aggiornamento della carta di circolazione, l’ACI precisa che tale “semplificazione” si estende anche alle ipotesi di:
• trasformazione e fusione societaria, purché “non diano luogo alla creazione di un nuovo
soggetto giuridico”;
• variazioni dei dati anagrafici del soggetto intestatario del veicolo, della denominazione di società, nonché per tutte le “vicende che danno luogo a trasformazioni societarie (ad esempio trasformazioni da società di persone a società di capitali, trasformazioni eterogenee ex artt. 2500 septies e 2500 octies c.c., ecc.)”.
Non è quindi più richiesta la variazione al PRA che, invece, rimane obbligatoria in caso di atti di fusione o incorporazione societaria.
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Circolari MIT 10.7.2014, n. 15513 e 27.10.2014, n. 23743
Circolare MI 31.10.2014, n. 300/A/7812/14/106/16 - Circolare ACI 31.10.2014, n. 6498 -
In virtù di tale previsione, posto che in caso di variazione: